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Animali e condominio: come è cambiata la Normativa?

La detenzione di un animale domestico all’interno di un’abitazione condominiale è stata spesso motivo di litigi tra i proprietari e gli altri condomini, litigi spesso risolti in tribunale di fronte ad un giudice. Per tale ragione molto spesso i Regolamenti Condominiali contenevano alcune norme volte a limitare se non addirittura a vietare il possesso di un animale domestico. Finalmente la legge 11 dicembre 2012, n. 220, “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012 ed in vigore dal 18 giugno 2013) ha introdotto alcune modifiche al codice civile in materia di regolamento condominiale. Con particolare riferimento alla detenzione degli animali,  l’Art.16, punto b) della predetta legge, di modifica dell’art. 1138 del codice civile, recita:«Le norme del  regolamento  non  possono  vietare  di  possedere  o detenere animali domestici».

L’affermazione del “diritto alla detenzione dell’animale domestico” include, necessariamente, l’esercizio di tutte le facoltà ad esso inerenti, tra cui il diritto al transito dell’animale nelle parti comuni degli edifici, come scale o ascensori o il diritto a realizzare ad esempio delle strutture sui balconi a protezione dell’animale (cucce o altri ripari).

Con l’introduzione della nuova normativa le cause dinnanzi ai Tribunali per far allontanare cani, gatti o coniglietti dalle case non potranno più sussistere, con grande vantaggio per la cosiddetta “macchina della giustizia”, alleggerita da centinaia di controversie riguardanti il diritto di permanenza degli animali all’interno del condominio, comprese le parti comuni (scale, asensori, androni, ecc.).E’ ovvio che rimangono tutte le forme di tutela civile e penale che l’ordinamento già prevede a favore di coloro che concretamente subiscano un danno dall’animale (es. inquinamento acustico, problemi igienico-sanitari certificati, spazi comuni imbrattati).
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In altre parole, per gli eventuali danni causati dall’animale il proprietaio o detentore dell’animale stesso rimane responsabile. Ma la cosa fondamentale è che l’animale da compagnia non può essere allontanato.

Con la nuova normativa dunque nei regolamenti di condominio non potranno più essere inserite disposizioni volte a limitare, in qualunque modo, il diritto di ciascun condomino a possedere o a detenere un animale domestico.La norma inoltre ha anche efficacia retroattiva, determinando l’automatica caduta di tutti quei divieti e/o limitazioni attualmente in vigore.

Ogni eventuale clausola in contrasto con tale divieto si considererà come non apposta ed i divieti oggi vigenti si dovranno considerare automaticamente nulli.La nuova normativa rappresenta sicuramente una grande conquista per gli amanti degli animali e per gli animali stessi, fermo restando che è auspicabile che il buon senso ed il rispetto nei confronti degli altri prevalgano sempre nella gestione della vita quotidiana.

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